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Norme e conformità

37. Biglietti e SIAE: quando un evento è soggetto e come vendere i biglietti

Biglietterie automatizzate, casi di esonero, chi può vendere e le norme che cambiano numero dal 1° gennaio 2027, con le fonti ufficiali

Intermedio 7 min di lettura

Redazione di Play the Event Pubblicato il

Aggiornato il 24 settembre 2026 - a cura della redazione di Play the Event. Le fonti ufficiali citate sono state lette il 24 settembre 2026.

Avviso importante. Questo articolo è una guida di orientamento, non una consulenza legale o fiscale. Le regole dipendono da chi organizza, da che tipo di evento è e da come viene pagato l'ingresso. Per il tuo caso concreto rivolgiti a un commercialista o alla sede SIAE della tua zona prima di mettere in vendita i biglietti.

Perché il biglietto di uno spettacolo non è un biglietto qualsiasi

Per molti eventi in Italia il biglietto è due cose insieme: il permesso di entrare e un documento fiscale che certifica quanto il partecipante ha pagato per lo spettacolo o l'intrattenimento. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/E del 27 giugno 2003 (copia pubblicata dalla SIAE).

Quando il biglietto ha anche valore fiscale non basta stamparlo o inviarlo per email: deve essere emesso da un sistema certificato. Capire se il tuo evento rientra in questo caso è la prima domanda da porsi, prima ancora di decidere il prezzo.

Che cos'è una biglietteria automatizzata

Una biglietteria automatizzata è un sistema riconosciuto idoneo dall'Agenzia delle Entrate a certificare gli incassi. Funziona con una carta di attivazione che genera un sigillo fiscale su ogni biglietto emesso (scheda dell'Agenzia delle Entrate sulle biglietterie automatizzate).

In pratica, chi organizza non costruisce un sistema del genere: si appoggia a una biglietteria che ne è già titolare.

Quando un evento è soggetto

In linea generale devono emettere i biglietti con un sistema certificato:

  • chi organizza con abitualità intrattenimenti come serate danzanti, discoteca o musica non dal vivo per ballare;
  • le imprese che organizzano con abitualità spettacoli come concerti, teatro, cinema, spettacoli sportivi, mostre e fiere, rievocazioni storiche, lezioni di ballo collettive.

Le fonti sono la circolare 34/E del 2003 e gli elenchi delle attività contenuti nel Testo unico dei tributi erariali minori (allegato 2) e nel Testo unico IVA (tabella C).

Chi di solito non ne ha bisogno

Ci sono casi in cui la legge non chiede un sistema certificato, o permette di farne a meno. Ognuno ha condizioni precise, da verificare con il commercialista:

  • il privato che organizza una tantum un intrattenimento: non emette biglietti fiscali, ma deve presentare una dichiarazione prima dell'evento e una alla SIAE entro il quinto giorno dopo, con gli incassi (circolare 34/E, punto 1.3.1);
  • chi non esercita abitualmente un'attività commerciale e organizza uno spettacolo: non ha l'obbligo di certificare gli incassi (circolare 34/E, punto 1.3.1), ma per le attività svolte in modo saltuario od occasionale la legge prevede una comunicazione preventiva (art. 74-quater, comma 4, del D.P.R. 633/1972): fatti dire dal commercialista come le due regole si applicano a te;
  • le associazioni che hanno optato per la legge 398/1991 e le associazioni di promozione sociale, per gli intrattenimenti a favore dei soci, e poi pro loco, bande musicali amatoriali, cori e compagnie teatrali amatoriali per le manifestazioni che organizzano (Testo unico dei tributi erariali minori, art. 26-bis, commi 4 e 5);
  • le società e associazioni sportive dilettantistiche, che per le proprie manifestazioni possono usare in alternativa biglietti con il contrassegno SIAE (circolare 34/E, punto 1.5);
  • i contribuenti minori, sotto una soglia di ricavi fissata dalla legge: chiedi al commercialista quale soglia valga oggi per te (circolare 34/E, punto 1.4).

Attenzione ai confini: un'associazione esonerata lo è per le attività rivolte ai soci, e un evento aperto al pubblico può rientrare fra quelli soggetti. La circolare risale al 2003 e le norme che richiama sono state riordinate: è un motivo in più per farsi confermare il proprio caso.

Dal 1° gennaio 2027 cambiano i numeri delle norme

Le regole su biglietti e imposte sono state riordinate in due testi unici che si applicano dal 1° gennaio 2027. Il contenuto delle parti citate qui resta lo stesso, ma cambiano i riferimenti:

Fino al 31 dicembre 2026Dal 1° gennaio 2027
art. 74-quater del D.P.R. 633/1972 (IVA sugli spettacoli)art. 142 del Testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10)
art. 6 del D.P.R. 640/1972 (titoli d'accesso per gli intrattenimenti)art. 26-bis del Testo unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174)

Se cerchi le vecchie norme su Normattiva le troverai già segnate come abrogate da quella data: non è un errore, è il riordino.

Chi può vendere i biglietti di un evento soggetto

La legge è netta: i biglietti di un'attività di spettacolo possono essere venduti o collocati solo dal titolare del sistema di emissione, o da chi opera dentro il suo sistema. Chi li vende senza esserlo rischia una sanzione da 5.000 a 180.000 euro, oltre alla rimozione dei contenuti o all'oscuramento del sito (legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 545).

La stessa norma fa salva la rivendita occasionale da parte di un privato, a un prezzo non superiore a quello del biglietto e senza scopo commerciale.

Due regole che la tua biglietteria applicherà

  • Biglietto nominativo per gli spettacoli in impianti con più di 5.000 posti, con le esclusioni previste dalla legge, per esempio lirica, prosa, jazz, danza e rievocazioni storiche (legge 232/2016, art. 1, comma 545-bis).
  • Vendita online: controllo anti-robot, acquisto solo da utenti identificati e al massimo 10 biglietti per persona per evento (provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2019, modificato nel 2025).

Le imposte le paga chi organizza

Per l'imposta sugli intrattenimenti è soggetto chiunque organizza gli intrattenimenti previsti dalla tariffa. La tariffa del Testo unico dei tributi erariali minori (allegato 2) indica il 16% per esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti in cui la musica dal vivo dura meno della metà dell'apertura al pubblico, e l'8% per biliardi, bowling, go-kart e apparecchi da divertimento. Per gli spettacoli si applica invece l'IVA con regole speciali (Testo unico IVA, art. 142).

Anche qui vale la data del 1° gennaio 2027: chiedi al commercialista quale testo e quale aliquota si applicano alla data del tuo evento.

Come funziona con Play the Event

Play the Event ti aiuta a organizzare l'evento, ma non gestisce gli adempimenti SIAE e fiscali e non emette titoli d'accesso con sigillo fiscale. Queste responsabilità restano di chi organizza.

  • Se il tuo evento è soggetto, vendi i biglietti con un sistema di biglietteria esterno riconosciuto idoneo e usi Play the Event per tutto il resto: programma, partecipanti, fornitori, budget.
  • Se hai dubbi su quale sia il tuo caso, fermati prima di vendere e fatti confermare la risposta dal commercialista o dalla sede SIAE di zona.

Se nel tuo evento c'è musica, leggi anche la guida Musica e diritti d'autore: permessi SIAE per il tuo evento: è un obbligo diverso da quello dei biglietti, e vale anche quando l'ingresso è gratuito.

Prima di vendere: una lista di controllo

  1. Chi organizza: un privato, un'associazione, un'impresa?
  2. Con che frequenza: una tantum o con abitualità?
  3. Che cosa offri: uno spettacolo, un intrattenimento, un corso, una cena?
  4. A chi è aperto: solo ai soci o al pubblico?
  5. Quanti posti ha il luogo, e vendi anche online?
  6. C'è musica, dal vivo o registrata?

Porta queste risposte al commercialista o alla sede SIAE di zona: sono le informazioni che servono per dirti se e come puoi vendere.

Domande frequenti

Se l'evento è soggetto agli adempimenti sui biglietti, no: i biglietti vanno emessi da una biglietteria automatizzata riconosciuta idonea dall'Agenzia delle Entrate e venduti dal titolare del sistema o da chi opera nel suo sistema. Per la vendita da parte di altri la legge 232/2016 (art. 1, comma 545) prevede sanzioni da 5.000 a 180.000 euro. Fai confermare il tuo caso dal commercialista o dalla sede SIAE di zona.

Non sempre. Alcune associazioni sono esonerate per le attività rivolte ai soci, e lo sono pro loco, bande, cori e compagnie teatrali amatoriali per le manifestazioni che organizzano. Un evento aperto al pubblico però può rientrare fra quelli soggetti: le condizioni vanno verificate con il commercialista.

No. Play the Event non emette titoli d'accesso fiscali e non gestisce gli adempimenti SIAE. Per un evento soggetto usi un sistema di biglietteria esterno riconosciuto idoneo e Play the Event per il resto dell'organizzazione.

Mettilo in pratica

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